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Statuto di ARCUM ETS

Depositato all'Ufficio Registro di Perugia il 7 Ottobre 2019 - N. 3781

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche,
l’Associazione denominata: Associazione Regionale Cori dell’Umbria “A.R.C.UM.”.
La denominazione dell’associazione sarà integrata con la locuzione “ente del terzo settore”.

A seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:
“ARCUM – Associazione Regionale Cori dell’Umbria ENTE DEL TERZO SETTORE , in sigla denominata. “ARCUM ETS”.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L’Associazione ha la sede legale Ad Assisi – Santa Maria degli Angeli (PG), Piazza Martin Luther King, 9 ed ha durata illimitata.

La sede associativa potrà essere variata senza necessità di modificare il presente Statuto. Potranno anche essere attivate
sedi operative e sedi locali al fine di ampliare ed ottimizzare il livello di diffusione e di partecipazione delle iniziative
ed alle attività dell’Associazione oltre ad allargare la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati.

L’Associazione, che raccoglie associazioni e formazioni corali e/o musicali, opera all’interno della Regione Umbria.

L’Associazione ARCUM ETS non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale
e si ispira ai principi di solidarietà, sussidarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate
o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il numero di compartecipanti all’Associazione è illimitato.


Art. 2

L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1,
del D.Lgs n. 117/2017. In particolare quelli indicati alle lettere f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni,
potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse
generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.
Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale
sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori
e con il pubblico.


Art. 3

L’Associazione si propone di raggiungere gli scopi sociali di cui all’art. 2 del presente statuto con le seguenti modalità:

a)incrementare e coordinare l'animazione e l'educazione musicale nel contesto socialeculturale, in particolare
promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali
di qualsiasi epoca;

b) indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e di qualificazione per i coristi e per i direttori, seminari di studio,
convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;

c) curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche specializzate ed istituire una biblioteca
ed un archivio musicale di consultazione;

d) stabilire relazioni continuative con gli enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali
operanti nel settore;

e) sviluppare rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni similari, italiane ed estere, su basi di reciprocità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ARCUM ETS per il conseguimento del fine sociale può altresì :

a) sviluppare e promuovere la diffusione della musica corale nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle realtà associative
locali del territorio regionale;

b) svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi nel settore musicale;

c) collaborare con enti e istituzioni, anche in forma di partecipazione attiva e passiva, per il miglior conseguimento
dei fini sociali, indicati all’art 2.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma libera e gratuita dagli associati.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori
di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

È altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate
preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.


TITOLO II

AMMISSIONE - DIRITTI- DOVERI- RECESSO

Art. 4

Possono associarsi ad ARCUM ETS le associazioni e le formazioni corali e/o musicali non professionistiche dell'Umbria.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione
con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare i dati anagrafici del coro (denominazione, sede legale, codice fiscale);
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.


Art. 5

La richiesta di ammissione a socio deve essere formulata, per iscritto, dal Presidente o dal Legale Rappresentante
della associazione o formazione corale o musicale al Consiglio Direttivo di ARCUM ETS che deciderà in merito,
dandone comunicazione entro trenta giorni.
Contro l’eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
La decisione è inappellabile.


Art. 6

I soci hanno il dovere di:
a) sottoscrivere la somma richiesta per l’ammissione e versare la quota sociale annuale nella misura e nei termini fissati
dal Consiglio Direttivo;

b) osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi sociali;
c) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento dei fini di cui all’art. 2;
d) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.


Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statutoe dei regolamenti e per la nomina
degli organi di ARCUM ETS.

I soci hanno inoltre il diritto di:

a) partecipare alla definizione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,
nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
c) prendere visione della proposta di bilancio consuntivo annuale.

L’adesione ad ARCUM ETS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea
alla vita associativa. È, altresì, prevista l’uniformità del rapportoassociativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo.


Art. 8

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno all’adempimento dei doveri previsti
dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o arrechi, comunque, danno morale o materiale
ad ARCUM ETS, ovvero perda i requisiti previsti per l’ammissione, tra i quali sono da annoverarsi le variazioni dello Statuto
e/o del regolamento dell’associato che siano in contrasto con il presente Statuto.

In ogni caso, la delibera di esclusione deve contenere, a pena di nullità, l’esatta indicazione dei motivi.

La qualità di associato si perde:
a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 12 mesi dal temine di versamento richiesto;
b) per recesso volontario;
c) per esclusione.

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni
dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre ricorso in assemblea dei soci,
la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione
si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione
si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie,
rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono
pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.


Art. 9

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti di ARCUM ETS.


I soci hanno il diritto di:

a) partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo;
c) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberati, esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.


TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art.10

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo;
d) L’Organo di Controllo.


Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
in ragione dell’incarico ricoperto. Le cariche possono essere assunte soloda delegati membri dell’Associazione.
È quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.


L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art. 11

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con ilversamento
della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,
per l’approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza
dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l’Assemblea, il Presidente, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora
della seconda convocazione.

L’Assemblea viene convocata mediante l'affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca (o con mezzi alternativi
quali i fax, e-mail, lettera, messaggio telefonico) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo,
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti
all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:
a) Elegge il Presidente dell'Associazione;
b) Elegge n. 8 (otto) componenti il Consiglio Direttivo (non appartenenti alla stessa associazione o formazione corale o musicale) garantendo la presenza nel consiglio direttivo di almeno un rappresentante per ogni provincia dell’Umbria fra i candidati che abbiano presentato la propria candidatura per essere eletti come Consiglieri e nomina n. 3 (tre) componenti dell’Organo di Controllo.
In tali elezioni hanno diritto di voto i soli rappresentanti delegati dei complessi associati. Non sono ammesse ulteriori
deleghe oltre quella del complesso rappresentato.
c) approva il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo;
d) definisce il programma generale annuale di attività;
e) procede alla elezione degli organi sociali;
f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
g) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno propone ed approva eventuali modifiche di statuto.

Per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati;
in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo la prima, è validamente costituita con qualsiasi numero
di associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima
che in seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi
degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
È espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno
un decimo dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse
nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria
sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.


Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione A.R.C.UM. è composto dal Presidente dell'Associazione e dai Consiglieri eletti,
per un totale di nove membri, con diritto ad un voto ciascuno;
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare
il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:
a) elegge al suo interno il Vice Presidente e il Tesoriere;
b) nomina il Segretario Regionale, senza diritto di voto se membro esterno al Consiglio Direttivo;
c) determina l'ammontare delle quote associative;
d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
e) delibera sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio;
f) nomina i componenti la Commissione Artistica;
g) conferisce procure sia generali sia speciali;
h) coordina i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio dei convegni
ed altre manifestazioni;
i) rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
l) nomina il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni
Regionali Corali (FENIARCO);

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Può essere revocato dall’assemblea, con i quorum previsti dall’Assemblea straordinaria.

ll Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno; esso è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, con diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri dello stesso Consiglio,
con diritto di voto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i componenti dell’Organo di Controllo e della Commissione Artistica.
Il membro del Consiglio Direttivo decade dal suo incarico in caso di mancata adesione ad ARCUM ETS da parte
dell’associato rappresentato e viene surrogato con il primo dei non eletti della stessa provincia.
Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo procede alla surroga del dimissionario con i primi
dei non eletti della stessa provincia.

Il Consiglio Direttivo decade:
a) per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea;
b) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea
per la nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato da Consiglio Direttivo. In ogni caso i consiglieri e il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale.

Il Segretario Regionale cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari generali e le pratiche di carattere amministrativo
e finanziario; compila i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto se membro esterno al Consiglio Direttivo.
Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato.
Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo.


Art.13

IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo
più anziano d’età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.


Art.14

LA COMMISSIONE ARTISTICA

La Commissione Artistica dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto.
La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre, nell'ambito degli Organi Regionali dell'Associazione.
È composta da un minimo di tre persone nominate preferibilmente tra i direttori dei singoli cori associati.
La Commissione Artistica è eminentemente organo consultivo a cui è affidato il compito di orientare le scelte artistico-musicali dell’Associazione.
In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico-culturale dei complessi corali;
b) elaborare, nell'ambito della sua competenza, i regolamenti di Concorsi, Rassegne, Convegni, corsi didattici,
seminari di studio ed altre manifestazioni musicali, proponendo nominativi di maestri componenti le commissioni giudicatrici
dei concorsi e delle rassegne, docenti dei corsi didattici e seminari di studio, complessi partecipanti a concerti
e altre manifestazioni dell'Associazione; può altresì proporre iniziative musicali da realizzare;
c) promuovere pubblicazioni di antologie e rubriche specializzate;
d) può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche.


Art.15

L'ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente
istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2
del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie
di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.
Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento
alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti
o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente
previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.


TITOLO IV

DEL PATRIMONIO

Art. 16

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
b) donazioni, erogazioni e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
c) contributi di enti pubblici locali, nazionali ed europei, finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità di ARCUM – Associazione Regionale Cori dell’Umbria ENTE DEL TERZO SETTORE.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali
contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

È vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.


TITOLO V

Art. 17
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre
all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno
10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.


Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce
in forma straordinaria ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione
del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.


Art. 19

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione in assemblea straordinaria.
Per quanto riguarda la norma prevista all’art 12 (Consiglio Direttivo di 9 membri) entrerà in vigore al prossimo rinnovo
delle cariche sociali, rimanendo per il triennio 2019-21 l’attuale composizione di 7 membri.

Scarica Statuto A.R.C.UM. ETS

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